Art. 22 · ALTRI REDDITI
Convenzione

Art. 22

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ALTRI REDDITI

In vigore dal 5 mar 1992
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-22