Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 5 mar 1992
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme
attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-29