Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 5 mar 1992
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-29

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ENTRATA IN VIGORE (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo