Art. 29 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 29

29 / 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 5 mar 1992
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-29