Art. 1

In vigore dal 5 mar 1992
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.
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