Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 5 mar 1992
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno solare entro la fine del quale sarà stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta, a Roma, il 5.6.1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di divergenza d'interpretazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica del Venezuela Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-30

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