Convenzione
Art. 22
REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI
In vigore dal 5 mar 1992
REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell' o dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-22