Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 5 mar 1992
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente lo- cale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-19