Convenzione
Art. 21
PROFESSORI ED INSEGNANTI
In vigore dal 5 mar 1992
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-21