Convenzione

Art. 21

PROFESSORI ED INSEGNANTI

In vigore dal 5 mar 1992
PROFESSORI ED INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-21

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PROFESSORI ED INSEGNANTI (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo