Convenzione
Art. 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 5 mar 1992
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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