Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 5 mar 1992
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari
pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e
b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che
iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno
solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-29