Art. 29 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 29

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ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 5 mar 1992
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-29