Art. 1
In vigore dal 5 mar 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-rd-1