Convenzione

Art. 20

STUDENTI E APPRENDISTI

In vigore dal 5 mar 1992
STUDENTI E APPRENDISTI Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualità di studente o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per: a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-20

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