Convenzione
Art. 20
STUDENTI E APPRENDISTI
In vigore dal 5 mar 1992
STUDENTI E APPRENDISTI
Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualità di studente o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per:
a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento,
istruzione o apprendistato; e
b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto
primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-20