Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 5 mar 1992
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito può essere altresì tassato nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attività svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione "attività professionali" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo