Convenzione

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 5 mar 1992
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, considerati all', situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di un'attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei precedenti due anni più del 25 per cento del capitale della società. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-13

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UTILI DI CAPITALE (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo