Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 5 mar 1992
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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