Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 5 mar 1992
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della
Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere
indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana,
come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica coreana con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi
della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali;
c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente,
un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta
italiana, come il contesto richiede;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine "nazionali" designa:
i) ogni persona fisica che possiede la nazionalità
di uno Stato contraente;
ii) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione
in vigore in uno Stato contraente;
j) il termine "autorità competente" designa:
i) per quanto concerne la Corea: il Ministero delle
Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-3