Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 5 mar 1992
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto riguarda la Corea:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); e
iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia
applicata con riferimento all'imposta sul reddito o
all'imposta sulle società; ancorchè riscosse
mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta coreana").
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-2