Convenzione
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 5 mar 1992
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;199#art-c-9