Art. 9

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

In vigore dal 13 mar 2025
.1 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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In sintesi

Per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9, è necessario dimostrare una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del QCER. Chi non ha sottoscritto l'accordo di integrazione e non possiede un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve presentare specifici documenti al momento della domanda. In particolare, occorre attestare un titolo di studio rilasciato da un istituto scolastico pubblico o paritario riconosciuto dai ministeri competenti, oppure presentare una certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

Perché esiste questa norma

La norma subordina la concessione della cittadinanza italiana alla verifica che il richiedente abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

A chi si applica

Si applica a coloro che presentano istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge.

Esempio pratico

Un cittadino straniero richiede la cittadinanza italiana ma non ha un permesso di soggiorno UE per lungo residenti né ha sottoscritto l'accordo di integrazione. Per completare l'istanza, presenta un certificato di livello B1 rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dai ministeri competenti.

Adempimenti e conseguenze

I richiedenti tenuti all'adempimento devono attestare il titolo di studio o produrre la certificazione linguistica all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza.

Domande frequenti

Qual è il livello minimo di lingua italiana richiesto per la cittadinanza?È richiesta una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Chi è esentato dal presentare il titolo di studio o la certificazione linguistica?I richiedenti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione o che sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quali documenti sono validi per attestare la conoscenza della lingua?Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dai ministeri competenti, oppure un'apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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