Art. 3
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-05;91#art-3
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91#art-3
Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana, regola valida anche per chi è stato adottato prima dell'entrata in vigore della legge. Se l'adozione viene revocata per fatto imputabile all'adottato, questi perde la cittadinanza solo se possiede o riacquista un'altra cittadinanza. In tutti gli altri casi di revoca dell'adozione, l'adottato mantiene la cittadinanza italiana. Se però la revoca avviene quando l'adottato è maggiorenne ed egli possiede o riacquista un'altra cittadinanza, ha facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca.
La norma disciplina l'attribuzione della cittadinanza italiana ai minori stranieri adottati da cittadini italiani e ne regola la conservazione o la perdita in caso di revoca dell'adozione.
Si applica ai minori stranieri adottati da cittadini italiani e a coloro nei cui confronti sia intervenuta la revoca dell'adozione.
Un minore straniero viene adottato da un cittadino italiano e acquista la cittadinanza italiana. Raggiunta la maggiore età, la sua adozione viene revocata per motivi non imputabili a suo fatto personale; avendo conservato anche la propria cittadinanza d'origine, egli potrà scegliere se mantenere la cittadinanza italiana o rinunciarvi entro un anno dalla revoca.
Perdita della cittadinanza italiana in caso di revoca dell'adozione per fatto dell'adottato (purché abbia o riacquisti altra cittadinanza); eventuale dichiarazione di rinuncia entro un anno dalla revoca intervenuta nella maggiore età.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.