Art. 2
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
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Se un figlio viene riconosciuto o dichiarato tale mentre è ancora minorenne, la sua cittadinanza viene determinata in base al rapporto di filiazione secondo le norme della legge. Se invece il figlio è già maggiorenne al momento del riconoscimento o della dichiarazione, egli mantiene la propria cittadinanza, ma ha la facoltà di scegliere quella determinata dalla filiazione entro un anno dall'accertamento o dal provvedimento straniero reso efficace. Le stesse regole si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità non può essere dichiarata, a condizione che sia stato riconosciuto per via giudiziale il diritto al mantenimento o agli alimenti.
La norma disciplina gli effetti del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione sull'acquisto della cittadinanza da parte del figlio.
Si applica ai figli minorenni o maggiorenni riconosciuti o dichiarati giudizialmente, nonché ai figli per i quali sia stato riconosciuto in giudizio il diritto al mantenimento o agli alimenti.
Un ragazzo maggiorenne viene riconosciuto come figlio da un genitore tramite dichiarazione giudiziale. Il ragazzo conserva la propria cittadinanza originaria, ma ha un anno di tempo dalla decisione del giudice per dichiarare di voler assumere la cittadinanza derivante dal rapporto di filiazione.
Per il figlio maggiorenne è prevista la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il termine di un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.