Art. 5
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
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Un cittadino straniero o apolide sposato con un cittadino italiano può ottenere la cittadinanza italiana dopo un determinato periodo di tempo dal matrimonio. Se risiede legalmente in Italia, il periodo richiesto è di almeno due anni, mentre se risiede all'estero è di tre anni. Al momento dell'adozione del decreto di concessione, il matrimonio deve essere ancora valido e non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione personale. Tutti questi termini temporali vengono dimezzati se la coppia ha figli, siano essi nati o adottati.
La norma disciplina e facilita l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, valorizzando l'unione familiare e la presenza di figli.
Si applica ai cittadini stranieri o apolidi uniti in matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana, residenti in Italia o all'estero.
Un cittadino straniero sposa una cittadina italiana e va a vivere legalmente in Italia con lei. Dopo due anni di residenza ininterrotta e con il matrimonio pienamente valido ed esente da separazione, può acquistare la cittadinanza italiana. Se la coppia ha già un figlio nato dall'unione, il tempo di residenza richiesto scende a un solo anno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.