Art. 11
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
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La disposizione stabilisce che chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza estera non perde automaticamente quella italiana, ma la conserva. Il cittadino ha tuttavia la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana per propria scelta. Tale facoltà di rinuncia è concessa solo a condizione che la persona risieda già o stabilisca la propria residenza all'estero.
La norma consente ai cittadini italiani di mantenere la propria cittadinanza anche quando ne acquisiscono o ne possiedono un'altra straniera, garantendo al contempo la facoltà di rinunciarvi se residenti all'estero.
Si applica ai cittadini italiani che possiedono, acquistano o riacquistano una cittadinanza straniera e che risiedono o intendono risiedere all'estero.
Un cittadino italiano che si trasferisce all'estero e acquisisce la cittadinanza del Paese ospitante mantiene automaticamente anche la cittadinanza italiana. Se risiede all'estero e preferisce non avere più il doppio passaporto, può decidere di rinunciare formalmente a quella italiana.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.