Art. 14

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

In vigore dal 24 mag 2025
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita .
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 (Art. 14 Nuove norme sulla cittadinanza.) — Testo vigente | Portale Normativo