Art. 10
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
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La disposizione stabilisce che la concessione della cittadinanza tramite apposito decreto non produce alcun effetto immediato. Per rendere effettivo l'acquisto della cittadinanza, l'interessato deve prestare un solenne giuramento. La formula del giuramento prevede la dichiarazione di fedeltà alla Repubblica e l'impegno a osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Tale adempimento deve essere obbligatoriamente compiuto entro un termine tassativo di sei mesi a partire dalla data in cui il decreto viene notificato.
La norma subordina l'efficacia dell'acquisto della cittadinanza all'atto formale di fedeltà e rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato da parte del destinatario del provvedimento.
Si applica a tutte le persone alle quali è stato emesso e notificato un decreto di concessione della cittadinanza.
Una persona riceve la notifica ufficiale del decreto con cui le viene concessa la cittadinanza. Se entro i successivi sei mesi si reca a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispetto delle leggi, il provvedimento acquista piena efficacia. Qualora invece trascorrano i sei mesi senza che abbia prestato giuramento, il decreto resta privo di effetti.
Obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi entro sei mesi dalla notifica del decreto; la mancata prestazione del giuramento nel termine comporta la privazione di efficacia del decreto di concessione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.