Art. 22

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

In vigore dal 16 ago 1992
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo