Art. 22 · LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Art. 22

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

In vigore dal 16 ago 1992
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.
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