Convenzione

Art. 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 5 feb 1992
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Kuwait, L'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Kuwait, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Kuwait può assoggettare ad imposta questi elementi di reddito e può accordare uno sgravio per le imposte italiane corrisposte ai sensi delle disposizioni della propria legislazione interna. In tal caso, il Kuwait deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sul reddito pagate in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta kuwaitiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 4. L'imposta è determinata nei confronti dei residenti di entrambi gli Stati contraenti in conformità delle loro rispettive legislazioni interne a meno che non sia stabilito diversamente nella presente Convenzione.
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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo