Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 5 feb 1992
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-18

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