Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 5 feb 1992
STUDENTI 1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purchè tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso Stato 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve un corrispettivo per servizi temporanei resi in detto altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato, purchè tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato e le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo