Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 5 feb 1992
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli provenienti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-22

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