Convenzione

Art. 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 5 feb 1992
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-27

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