Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 5 feb 1992
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica in conformità degli obblighi costituzionali dei due Stati contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1984; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1984. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-29

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