Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 5 feb 1992
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente per un eguale periodo o periodi a meno che ciascuno Stato contraente notifichi per iscritto all'altro, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno succcessivo, la sua intenzione di denunciare la Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H,in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese. Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-30

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