Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 5 feb 1992
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-14

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