Convenzione

Art. 9

IMPRESE ASSOCIATE

In vigore dal 5 feb 1992
IMPRESE ASSOCIATE Allorchè a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-9

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IMPRESE ASSOCIATE (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo