Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 5 feb 1992
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori realizzati.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne il Kuwait:
1 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (the corporate income tax);
2 - ogni altro tributo prelevato in luogo dell'imposta sul reddito inclusa la percentuale degli utili netti delle società di partecipazione versati alla Fondazione del Kuwait per lo Sviluppo delle Scienze (any other contribution collected in place of the income tax including the percentage of the net profits of sharing companies paid to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences); e
3 - la Zakat, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta kuwaitiana").
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-2