Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 5 feb 1992
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiesta una diversa interpretazione: a) il termine "Kuwait" designa lo Stato del Kuwait e comprende le zone al di fuori del mare territoriale del Kuwait che, ai sensi della legislazione del Kuwait concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Kuwait riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kuwait o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica costituita ai sensi del diritto pubblico o privato e comprende, nel caso del Kuwait, lo Stato del Kuwait e le sue suddivisioni politiche nonché i suoi enti locali o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: 1. le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; 2. le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato i) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne il Kuwait: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-3

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