Protocollo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 5 feb 1992
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Siria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;52#art-p-5