Protocollo›Titolo III
Art. 1
In vigore dal 5 feb 1992
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITÀ
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
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