ProtocolloTitolo I

Art. 2

In vigore dal 5 feb 1992
1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Siria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità. 3. La Repubblica araba siriana concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;52#art-p-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo