Protocollo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 5 feb 1992
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Siria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Siria, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20%.
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener contro della seconda cifra decimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;52#art-p-4