Protocollo›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 5 feb 1992
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;52#art-p-9