ProtocolloTitolo II

Art. 3

In vigore dal 5 feb 1992
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Siria, secondo il seguente scadenzario - il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
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