Art. 10
LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321
In vigore dal 17 ott 1991
1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella quinta qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in L. 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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