Art. 10 · LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

Art. 10

LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

In vigore dal 17 ott 1991
1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella quinta qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in L. 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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