Art. 8
LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321
In vigore dal 17 ott 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione degli , valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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