Art. 9

LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321

In vigore dal 17 ott 1991
1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell' sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura. 2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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