Art. 12
LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321
In vigore dal 17 ott 1991
1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.
Nota all':
- L'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato) è così
formulato:
"Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale
nominato all'impiego a seguito dei concorsi
circoscrizionali di cui all' non può essere
trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso
prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,
salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da
comunicare all'interessato".
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